STATUTO

STATUTO

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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Piazzola Futuro” (di seguito “Fondazione”), con sede in Piazzola sul Brenta (PD), Piazza IV Novembre.
  2. La Fondazione ha durata illimitata.
  3. La denominazione “Fondazione Piazzola Futuro”, anche nella forma abbreviata “Piazzola Futuro”, è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – Finalità

  1. La Fondazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione culturale.
  2. La Fondazione mira a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico e a migliorare la qualità della vita nel territorio di Piazzola sul Brenta e in altri contesti a esso collegati, operando secondo principi di equità e sostenibilità e con una visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione.
  3. La Fondazione, al fine di rispondere alle esigenze dei territori e delle comunità di riferimento, avvierà a partire dal 2020, in collaborazione e con gli istituti scolastici di Piazzola sul Brenta, un Campus denominato “Campus Futuro”(di seguito “Campus”), dedicato alla promozione delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale mediante attività di ricerca, didattica e comunicazione in ambiente digitale e multimediale, e con una forte vocazione sperimentale, per stimolare l’intelligenza creativa degli studenti attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

Articolo 3 – Attività

  1. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge, tra cui:
    1. promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità dei territori e delle comunità di riferimento;
    2. costituire e amministrare un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di progetti e iniziative per il sostegno e lo sviluppo dei territori e delle comunità di riferimento;
    3. promuovere la raccolta fondi da destinare al finanziamento di progetti e iniziative conformi ai propri scopi istituzionali;
    4. impiegare il proprio patrimonio, nel perseguimento delle proprie finalità, in investimenti volti a sostenere enti o progetti con finalità civiche, culturali, solidaristiche o di utilità sociale;
    5. promuovere e favorire le sinergie e i collegamenti tra i propri Partecipanti, nel rispetto delle prerogative e delle peculiarità di ciascuno, al fine di realizzare una proficua collaborazione tra gli stessi e una concreta e fruttuosa condivisione del loro patrimonio di conoscenze, competenze e progettualità;
    6. partecipare ad associazioni, istituzioni e altri enti pubblici e privati la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri, in particolare nel territorio della regione Veneto, concorrendo, ove lo ritenga opportuno e ne sussistano i presupposti alla costituzione di tali soggetti;
    7. realizzare progetti e iniziative di utilità sociale con la partecipazione di istituzioni pubbliche, organizzazioni del terzo settore, imprese, ordini professionali, associazioni di categoria e cittadini;
    8. svolgere in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova attività di ricerca, sperimentazione e formazione, corsi, seminari e laboratori attinenti, direttamente o indirettamente, ai propri settori di attività;
    9. promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e altri eventi idonei a creare sinergie e collaborazioni con altri operatori pubblici e privati nei suoi settori di attività e a favorire i contatti con il pubblico;
    10. erogare premi, borse e altre agevolazioni in base ai criteri e alle regole che saranno stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
    11. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali per le quali sarà tenuta una contabilità separata;
    12. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione o sub-locazione di immobili, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
    13. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività nonché di studi specifici e consulenze;
    14. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
  2. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera secondo criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.
  3. La Fondazione pubblica sul proprio sito web, in modo chiaro e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 4 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
    1. dal fondo di dotazione;
    2. dai conferimenti in proprietà, uso, possesso o godimento a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Partecipanti o da terzi;
    3. dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
    4. dalle elargizioni e dagli altri contributi di enti pubblici o soggetti privati non espressamente destinati alle attività istituzionali;
    5. dalle rendite non utilizzate e destinate all’incremento del patrimonio con decisione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo attraverso la diversificazione degli investimenti.
  3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dal fondo di gestione e dalle altre proprie attività anche mediante l’istituzione di fondi con destinazione vincolata.

Articolo 5 – Fondo di gestione

  1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
    1. dai contributi dei Partecipanti espressamente destinati alle attività istituzionali;
    2. dai redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio;
    3. dai redditi derivanti dalle attività istituzionali;
    4. dai redditi derivanti da attività accessorie, strumentali e connesse;
    5. dalle elargizioni e dagli altri contributi di enti pubblici o soggetti privati espressamente destinati alle attività istituzionali.
  2. La Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività nel suo complesso.
  3. Le risorse del fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per il finanziamento delle sue attività istituzionali.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 – Partecipanti

  1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che, condividendone gli scopi istituzionali, contribuiscono alla loro realizzazione mediante attività, finanziamenti, donazioni a qualsiasi titolo, collaborazioni e protocolli d’intesa.
  2. La Fondazione si compone di Partecipanti Fondatori, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Aderenti (collettivamente indicati come “Partecipanti”), salve le eventuali modifiche e integrazioni deliberate dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e):
    1. sono Partecipanti Fondatori il Comune di Piazzola sul Brenta, l’Università degli Studi di Padova e gli altri soggetti intervenuti nell’atto costitutivo o ammessi dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla Fondazione entro il 31 dicembre 2020;
    2. sono Partecipanti Sostenitori i soggetti che contribuiscono in modo rilevante al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c);
    3. sono Partecipanti Aderenti i soggetti che contribuiscono al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c).
  3. Le qualifiche di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c), e durano per il periodo da esso stabilito, salvi i casi di recesso anticipato e/o di esclusione ai sensi dell’articolo 16.
  4. I Partecipanti, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, e nel rispetto di eventuali accordi, convenzioni e protocolli di intesa fra gli stessi e la Fondazione, contribuiscono allo sviluppo e alla divulgazione delle attività di quest’ultima e alla creazione di consenso politico e sociale nei suoi confronti.

Articolo 7 – Organi

  1. Sono Organi della Fondazione:
    1. il Consiglio di Amministrazione;
    2. il Presidente;
    3. il Segretario Generale;
    4. il Comitato Scientifico;
    5. l’Assemblea Generale;
    6. il Sindaco o il Collegio Sindacale.
  2. Nella nomina dei componenti degli Organi la Fondazione adotta criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità ed equilibrata presenza di genere, assicurando una composizione degli stessi che ne permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo Statuto.
  3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9 comma 3 lett. h.
  4. Gli eventuali compensi per i componenti degli Organi della Fondazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in modo congruo alla natura istituzionale e non lucrativa dell’ente, alle sue dimensioni e agli oneri complessivi della sua gestione e commisurati alle specifiche attribuzioni di ciascuna carica e agli impegni a essa connessi, in conformità alla normativa vigente.
  5. Gli Organi della Fondazione e i loro componenti, alla scadenza del mandato, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all’entrata in carica dei rispettivi successori con esclusione delle operazioni che rientrano nella straordinaria amministrazione.
  6. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra utilità economica ai componenti degli Organi e ai dipendenti, con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 4 e delle retribuzioni dei dipendenti.

Articolo 8 – Requisiti di onorabilità e conflitto di interessi

  1. I componenti degli Organi devono essere scelti fra persone di elevata professionalità e onorabilità.
  2. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione:
    1. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
    2. chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    3. chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
    4. coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
  3. I componenti degli Organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e della reputazione della Fondazione.
  4. I componenti degli Organi operano nell’esclusivo interesse della Fondazione e non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio.
  5. Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
  6. L’Organo di appartenenza valuta l’adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto al precedente comma 5.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Consiglieri, di cui due nominati dal Comune di Piazzola sul Brenta, due dall’Università degli Studi di Padova e tre nominati dall’Assemblea Generale scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell’espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l’elevato livello culturale e scientifico.
  2. l componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, secondo criteri di professionalità e competenza confacenti agli scopi della Fondazione, fra coloro che:
    1. abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni adeguate;
    2. abbiano maturato un’adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, anche attraverso l’esercizio di attività di ricerca e di insegnamento in materie coerenti con le finalità della Fondazione;
    3. abbiano comprovate qualità professionali o lavorative utili al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione e all’efficace svolgimento delle sue attività, adeguatamente motivate all’atto della nomina.
  3. Il Consiglio di Amministrazione:
    1. emana direttive e indirizza la gestione della Fondazione;
    2. nomina il Presidente, il Segretario Generale, con funzioni di Vice Presidente, e i componenti del Comitato Scientifico e dell’Organo di controllo;
    3. con apposita delibera, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, stabilisce i criteri per l’attribuzione della qualifica di Partecipante, determinando le forme, la misura e le modalità di versamento dei contributi relativi a ciascuna categoria;
    4. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il piano triennale delle attività presentato dal Direttore Scientifico, previamente vagliato dal Segretario Generale che ne verifica la compatibilità economica e finanziaria;
    5. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    6. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la relazione annuale sulla gestione della Fondazione presentata dal Segretario Generale;
    7. determina, con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, i limiti di autonomia e di spesa del Segretario Generale;
    8. approva a maggioranza semplice il Regolamento relativo alle modalità e alle procedure di nomina dei componenti degli Organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nel rispetto dei criteri previsti dagli articoli 7 e 8 del presente statuto;
    9. su proposta del Segretario Generale, delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sugli atti di quest’ultimo concernenti spese e costi superiori ai limiti di cui al precedente punto g;
    10. determina, con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, i criteri e le regole per l’erogazione di premi, borse e altre agevolazioni collegate alle attività del Campus e alle altre iniziative promosse e organizzate dalla Fondazione;
    11. vigila sull’operato del Presidente e del Segretario Generale e riceve i report trimestrali di quest’ultimo;
    12. ferme restando le competenze del Presidente e del Segretario Generale previste dal presente Statuto, può delegare propri componenti a svolgere specifiche attività di direzione e ordinaria amministrazione, fissando i limiti per l’assunzione dei relativi impegni finanziari e i termini per la rendicontazione delle attività svolte;
    13. nomina, ove ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità, il direttore generale, il direttore amministrativo e altre figure dirigenziali della Fondazione, determinando compiti, qualifica, durata e natura dei rispettivi incarichi;
    14. propone all’Assemblea Generale l’attribuzione della qualifica di Partecipante della Fondazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 3 lett. c) del presente articolo;
    15. propone all’Assemblea, con decisione adottata a maggioranza qualificata di cinque componenti e con l’eventuale autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, la trasformazione della Fondazione in altro ente o la sua fusione con altri enti ai sensi dell’articolo 18, comma 1;
    16. propone all’Assemblea, con decisione adottata a maggioranza qualificata di cinque componenti e con l’autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, e la devoluzione del suo patrimonio in conformità al presente Statuto e propone all’Autorità competente l’adozione dei relativi provvedimenti.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Può comunque riunirsi ogniqualvolta il Presidente o il Segretario Generale ne ravvisino l’opportunità o su istanza di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso, anche in modalità telematica, a seguito di apposita convocazione scritta da parte del Presidente, che potrà avvenire a mezzo e-mail, posta elettronica certificata, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne l’adeguata ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o tre giorni prima in caso di motivata urgenza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto. Nel caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
  7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico.
  8. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un segretario nominato in apertura di ogni riunione.
  9. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Generale.
  10. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I suoi componenti possono essere confermati per altri due mandati consecutivi.
  11. In caso di cessazione anticipata dalla carica a causa di morte, dimissioni o revoca, si procede alla sostituzione del Consigliere con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
  12. Il Consiglio di Amministrazione decade se si dimette la maggioranza dei suoi componenti. In questo casi si procederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10 – Presidente

  1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza qualificata di cinque membri.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
  3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.
  4. Il Presidente:
    1. presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;
    2. presiede le riunioni dell’Assemblea Generale, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;
    3. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
  5. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, coordina e stimola l’azione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale nel rispetto delle relative funzioni, ne assicura l’informazione e vigila sull’andamento generale della Fondazione.
  6. Il Presidente resta in carica per tre anni e non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.
  7. Il Presidente può essere revocato per giusta causa in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di cinque componenti e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno trenta giorni.
  8. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Segretario Generale con funzioni di Vice Presidente.
  9. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Presidente, colui che è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – Presidente Onorario

  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, individuato tra persone che si siano distinte per particolari meriti nel campo sociale, culturale o professionale.
  2. Il Presidente Onorario non è componente degli Organi della Fondazione. Su invito del Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e dell’Assemblea Generale, ed esprimere pareri, ove richiesti.
  3. Il titolo è onorifico e non remunerato.

Art. 12 – Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione, il Segretario Generale esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti previsti nel presente Statuto e nel regolamento di cui all’articolo 9, comma 3, lettera g). Le decisioni e gli atti del Segretario Generale riguardanti la straordinaria amministrazione constano di verbale da lui sottoscritto e riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
  3. In particolare, il Segretario Generale:
    1. svolge l’attività di gestione e amministrazione della Fondazione, in esecuzione dei regolamenti, delle direttive e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
    2. persegue l’equilibrio economico-finanziario e il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
    3. vaglia le proposte del Comitato Scientifico per coordinarle con le direttive del Consiglio di Amministrazione in relazione alla situazione economica e finanziaria della Fondazione;
    4. promuove l’attuazione del piano triennale delle attività presentato dal Comitato Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
    5. svolge, di concerto con il Presidente, attività di promozione e ricerca di fondi per le attività della Fondazione e sottoscrive i relativi accordi istituzionali;
    6. partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
    7. partecipa, direttamente o in forza di delega da lui conferita a un componente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto;
    8. fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, se del caso anche previa convocazione, un report dell’attività svolta e delle iniziative da intraprendere in esecuzione delle direttive ricevute;
    9. redige, il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
    10. sottopone annualmente all’Assemblea Generale una relazione sulla gestione della Fondazione, previamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella quale si dà conto delle attività svolte e delle principali iniziative in corso;
    11. nomina i professionisti, anche esterni alla Fondazione, esperti nelle materie di competenza, previa del stabilendone il trattamento economico, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a 4.999 euro;
    12. propone al Consiglio di Amministrazione, ove questo ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità, la nomina e il nominativo di un direttore generale, di un direttore amministrativo e di altre figure dirigenziali della Fondazione che reputi necessarie a un miglior funzionamento della stessa, nonché i compiti, la qualifica, la durata e la natura dei rispettivi incarichi;
    13. esercita le funzioni di Vice Presidente;
    14. svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto.
  4. Il Segretario Generale resta in carica per tre anni e non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.
  5. Il Segretario Generale può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno trenta giorni.
  6. In caso di cessazione anticipata dalla carica a causa di morte, dimissioni o revoca, si procede alla sostituzione del Segretario Generale con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
  7. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni un altro componente del Consiglio di Amministrazione scelto dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 13 – Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti:
    1. quattro su indicazione dell’Università degli Studi di Padova;
    2. cinque scelti tra le figure più rappresentative delle attività scientifiche e didattiche del Campus.
  2. l componenti del Comitato Scientifico sono scelti, secondo criteri di professionalità e competenza confacenti agli scopi della Fondazione, fra coloro che abbiano maturato un’adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della stessa, anche attraverso l’esercizio di attività di ricerca e di insegnamento in materie attinenti.
  3. Il Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge il Direttore Scientifico tra i membri indicati dall’Università degli Studi di Padova.
  4. Il Direttore Scientifico:
    1. presiede il Comitato Scientifico, ne stabilisce l’ordine del giorno e lo rappresenta innanzi agli altri Organi della Fondazione;
    2. elabora, di concerto con il Comitato Scientifico, il piano triennale delle attività della Fondazione;
    3. definisce, di concerto con il Comitato Scientifico, gli standard di qualità della ricerca e della didattica del Campus e vigila sul loro rispetto.
  5. Il Comitato Scientifico:
    1. predispone il piano triennale delle attività della Fondazione, da sottoporre al all’Assemblea Generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera d);
    2. coordina le attività della Fondazione allo scopo di migliorarne la qualità e aumentarne l’efficacia;
    3. individua le sinergie e i collegamenti tra i Partecipanti alla Fondazione e promuove le iniziative utili alla condivisione delle conoscenze e delle prassi tra i soggetti che svolgono attività nell’ambito della medesima, al fine di creare un patrimonio comune di saperi scientifici, didattici, organizzativi e operativi che valorizzi al massimo il contributo di ciascuno alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali;
    4. presenta al Consiglio di Amministrazione istanze, osservazioni e suggerimenti in relazione ai problemi emersi negli ambiti di propria competenza;
    5. riceve e vaglia le informative e le proposte dei propri componenti, formulando eventuali osservazioni.
  6. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore Scientifico ogniqualvolta quest’ultimo ne ravvisi l’opportunità, e comunque ogni tre mesi. La riunione può svolgersi anche con modalità telematiche.
  7. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore Scientifico.
  8. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto:
    1. l’Assessore alla Cultura del Comune di Piazzola sul Brenta;
    2. il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta o un insegnante dell’Istituto dallo stesso delegato;
    3. il Dirigente scolastico dell’ENAIP Veneto Impresa Sociale – Scuola di Formazione Professionale di Piazzola sul Brenta o un insegnante dell’Istituto dallo stesso delegato;
    4. il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luca Belludi” di Piazzola sul Brenta o un insegnante dell’Istituto dallo stesso delegato.
  9. Il Comitato Scientifico resta in carica per tre anni. I suoi componenti possono essere confermati per altri due mandati consecutivi.
  10. In caso di cessazione anticipata dalla carica a causa di morte, dimissioni o revoca, si procede alla sostituzione del componente cessato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Comitato Scientifico.

Articolo 14 – Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti. Le persone giuridiche sono rappresentate in Assemblea dal rispettivo legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
  2. L’Assemblea Generale:
    1. elegge tre componenti del Consiglio di Amministrazione
    2. approva il piano triennale delle attività predisposto dal Comitato Scientifico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 lett.d);
    3. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale del Presidente sulla gestione della Fondazione;
    4. può formulare osservazioni sulle attività della Fondazione, sulla raccolta dei fondi e sull’impiego degli stessi;
    5. approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti le modifiche di statuto, compresa l’introduzione di nuove categorie di Partecipanti o la loro modifica;
    6. può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche e integrazioni della qualifica di Partecipante, nonché delle forme, della misura e delle modalità di versamento dei contributi relativi a ciascuna categoria;
    7. delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e con l’eventuale autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, la trasformazione della Fondazione in altro ente o la sua fusione con altri enti ai sensi dell’articolo 18, comma 1;
    8. delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e con l’eventuale autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, e la devoluzione del suo patrimonio in conformità al presente Statuto e propone all’Autorità competente l’adozione dei relativi provvedimenti.
  3. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
  4. L’Assemblea Generale si riunisce nel luogo indicato nell’avviso, anche con modalità telematica, a seguito di apposita convocazione scritta da parte del Presidente, che potrà avvenire a mezzo e-mail, posta elettronica certificata, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne l’adeguata ricezione, almeno trenta giorni prima della data indicata. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione.
  5. L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti.
  6. Le modalità di voto per l’elezione di cui al comma 2, lettera a), sono stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea Generale, che garantisce la trasparenza delle relative procedure e assicura la parità di genere nel Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Piazzola sul Brenta e l’Università degli Studi di Padova non partecipano alla votazione.
  7. Delle adunanze dell’Assemblea Generale è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un Segretario nominato in apertura di ogni riunione.

Art. 15 – Sindaco o Collegio Sindacale

  1. L’Organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, è costituito da un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri o, in alternativa, da un Collegio Sindacale formato da tre componenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri.
  2. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale il Consiglio di Amministrazione ne indica altresì il Presidente.
  3. L’Organo di controllo:
    1. vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme interne alla Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della stessa;
    2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
    3. vigila sulla gestione della Fondazione e sul rispetto dell’equilibrio economico e finanziario;
    4. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
    5. esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni;
    6. effettua le dovute verifiche di cassa;
    7. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea Generale.
  4. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell’Organo di controllo sono trascritti in apposito libro.
  5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni almeno una volta ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. I verbali delle riunioni sono firmati da tutti gli intervenuti.
  6. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni. I suoi componenti possono essere confermati per altri due mandati consecutivi.

Art. 16 – Esclusione e recesso

  1. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito all’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, la condotta incompatibile con i principi ispiratori dell’attività della Fondazione o la mancata collaborazione con gli altri Partecipanti nel perseguimento degli scopi statutari.
  2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo, su delibera del Consiglio di amministrazione, anche per i seguenti motivi:
    1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    2. apertura di procedure di liquidazione e/o commissariamento;
    3. fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
  3. I Partecipanti possono recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.
  4. In nessun caso, salvo delibera contraria del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza qualificata di cinque componenti, l’esclusione e/o il recesso danno diritto alla restituzione dei conferimenti.
  5. Nel caso di esclusione o di recesso del Comune di Piazzola sul Brenta:
    1. i Consiglieri di Amministrazione da esso nominati decadono con effetto immediato e sono sostituiti da un Consigliere nominato dall’Università degli Studi di Padova e da uno nominato dall’Assemblea Generale, che viene appositamente convocata entro quindici giorni e si riunisce entro i successivi trenta giorni;
    2. non si applica la disposizione dell’articolo 13, comma 8 lett a).
  6. Nel caso di esclusione o di recesso dell’Università degli Studi di Padova:
    1. i Consiglieri di Amministrazione da essa nominati decadono con effetto immediato e sono sostituiti da un Consigliere nominato dal Comune di Piazzola sul Brenta e da uno nominato dall’Assemblea Generale, che viene appositamente convocata entro quindici giorni e si riunisce entro i successivi trenta giorni;
    2. i componenti del Comitato Scientifico da essa indicati decadono con effetto immediato e sono sostituiti da quattro componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2.
  7. Nel caso di esclusione o di recesso di entrambi gli enti di cui ai precedenti commi 5 e 6 si procede all’estinzione della Fondazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 17 – Esercizio finanziario e bilanci

  1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Entro tale termine l’Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione (“bilancio preventivo”) dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio (“bilancio consuntivo”) relativo all’anno appena decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione di tali documenti può essere prorogata di ulteriori sessanta giorni.
  3. Il bilancio preventivo rappresenta la pianificazione della gestione economica dell’esercizio successivo, informando sulle risorse che si prevede di acquisire e impiegare (proventi e oneri preventivi); è un atto di programmazione volto a garantire la sostenibilità dei progetti e delle attività che si intende realizzare nell’esercizio successivo.
  4. Il bilancio consuntivo contiene le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
  5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
  6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai soggetti da esso delegati che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e dall’Organo di controllo.
  7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali all’incremento o al miglioramento della sua attività.
  8. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o autorizzate dalla competente Autorità di vigilanza, in quanto necessarie al perseguimento degli scopi della Fondazione.

TITOLO IV – TRASFORMAZIONE, FUSIONE ED ESTINZIONE

Art. 18 – Trasformazione, fusione ed estinzione

  1. La Fondazione, con deliberazione dell’Assemblea Generale adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera o), può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti non lucrativi che perseguano gli stessi fini per conseguire più efficacemente i propri scopi istituzionali.
  2. Nel caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione dell’Assemblea Generale adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera p), il suo patrimonio verrà devoluto a enti non lucrativi aventi scopi analoghi e, comunque, a fini di pubblica utilità, ferme restando altre destinazioni dei beni residui imposte dalla legge o dagli atti di conferimento.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Norma transitoria

  1. In sede di prima applicazione dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:
    1. quattro dal Comune di Piazzola sul Brenta;
    2. tre dall’Università degli Studi di Padova.

Art. 20 – Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto

  1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della competente Autorità di Vigilanza.
  2. Il Presidente, immediatamente dopo l’entrata in vigore dello Statuto, provvede a inviarne copia ai Partecipanti Fondatori e a darne adeguata pubblicità.

Art. 21 – Clausola arbitrale

  1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza della parte più diligente.
  2. L’arbitro procederà e deciderà in via irrituale e secondo equità, rendendo il lodo entro novanta giorni dall’accettazione della carica.
  3. La sede dell’arbitrato sarà a Padova.

Art. 22 – Clausola di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.
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